PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).

      1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi al criterio generale di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione al criterio generale di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia:

          a) nei comuni che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico di cui al medesimo comma 1 è affidato al sindaco, che assume la qualifica di responsabile dell'intero procedimento;

          b) il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, è ridotto a sette giorni, sopprimendo le previsioni concernenti la sospensione dei termini recate al comma 3, terzo periodo, al comma 5, secondo periodo, e al comma 14, del medesimo articolo 6;

 

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          c) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento, è previsto che essa debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, nonché che debba essere avviata entro trenta giorni dalla convocazione e conclusa entro i sessanta giorni successivi al suo avvio;

          d) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, è soppresso il riferimento alla necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione; è previsto un termine di sette giorni entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; è previsto, altresì, che il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6;

          e) è disposta l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 6 del regolamento, facendo tuttavia salvo il principio che il procedimento si conclude con il rilascio della concessione edilizia, se necessaria.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).

      1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale» sono soppresse.
      2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del l990, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis,».

 

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      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

          «2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine previsto dal comma 2 è ridotto a sette giorni. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente».

      4. Al comma 3 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis».
      5. Al comma 4 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni che prevedono termini inferiori a quelli di cui ai commi 2, 2-bis e 3».
      6. Il comma 5 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 2-bis e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».